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Art. 103 Promozioni e nomine
1 Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità211. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze. 2 ...212 3 Per determinare l’idoneità di un aspirante, l’autorità competente può:
4 Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d’esecuzione possono essere invalidate. 211 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 212 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). 213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |