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Art. 109 Animali dell’esercito e veicoli
1 Il Consiglio federale può facilitare l’acquisto e il mantenimento privati di animali dell’esercito nonché l’acquisto privato di veicoli utilizzabili nell’esercito. 2 L’Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l’importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l’anno di preventivo ai detentori di animali dell’esercito e di veicoli utilizzabili nell’esercito. |