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Art. 11 Competenza e ripartizione dei costi
1 I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero AVS24 delle persone soggette all’obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.25 2 I Cantoni hanno i compiti seguenti:
2bis Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi della manifestazione informativa, le informazioni da comunicare e i dati da rilevare. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.29 3 La Confederazione esegue il reclutamento. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all’estero soggetti all’obbligo di leva. 4 La Confederazione assume i costi del reclutamento. I Cantoni assumono i costi della manifestazione informativa.30 24 Nuova espressione giusta l’all. n. 13 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 20196043). 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 28 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). 29 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |