|
Art. 116239
1 La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal DDPS. 2 Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell’esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84–91. 239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |