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Art. 118 Alta vigilanza 241
Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l’alta vigilanza. 241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |