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Art. 124 Piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione
1 Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d’armi. 2 Il Consiglio federale designa le piazze d’armi. Disciplina l’utilizzazione e la gestione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.250 250 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |