|
Art. 130 ... 270
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.271 2 Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere. 270 Abrogata dall’all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). 271 Nuovo testo giusta l’all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |