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Art. 130a Competenza
1 Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari. 1bis Si concerta con le autorità cantonali e comunali.273 2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio. 273 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |