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Art. 134 Utilizzazione di terreni privati
1 I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l’utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari. 2 La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli articoli 135 a 143. ...276 276 Per. abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |