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Art. 14 Verifica dell’affidabilità 37
1 I militari possono essere sottoposti a una verifica dell’affidabilità se nel quadro della loro funzione:
2 Il Consiglio federale designa le funzioni soggette alla verifica. Al riguardo si limita allo stretto necessario. 3 Il servizio specializzato di cui all’articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 202038 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) esegue le verifiche dell’affidabilità. La procedura è retta per analogia dalle pertinenti disposizioni della LSIn. 4 Se i militari sono sottoposti contemporaneamente a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn, le due procedure sono riunite. 37 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). |