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Art. 140 Responsabilità delle formazioni
1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.277 2 A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo. 277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |