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Art. 145 Dispense e congedi 287
Per l’adempimento di compiti importanti nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo. 287 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |