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Art. 149a Provvedimenti di promovimento della pace 295
Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’esercito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace.296 Nell’ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.297 295 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1153; FF 1998 489). 296 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 297 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |