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Art. 150 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le ordinanze esecutive. 2 Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari. 3 Può autorizzare il DDPS ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare. 4 ...299 299 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Abrogato dall’all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). |