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Art. 16 Servizio militare non armato
1 La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz’arma.39 2 In merito alle domande d’ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d’autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l’organizzazione. 39Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). |