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Art. 18 Esenzione dal servizio per attività indispensabili
1 Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:
2 In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS può esentare altri membri professionisti a titolo principale di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi e che non sono strettamente indispensabili all’esercito per compiti analoghi.43 3 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri sono esentati d’ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata congiuntamente dall’interessato e dal suo datore di lavoro o dall’ufficio al quale è subordinato. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale. 5 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettera c ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.44 6 Non sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare i militari incorporati quali ciberspecialisti che sono indispensabili all’esercito.45 40 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 41 Abrogate dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 42 Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016 (RU 2016 4277; FF 20145939). Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 43 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 44 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 45 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |