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Art. 22 Esclusione dall’esercito 6061
1 I militari sono esclusi dall’esercito se:
2 Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammesse nell’esercito se sussiste una necessità per l’esercito e:
3 La riammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute. 60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 61 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). 62 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). 63 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |