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Art. 23 Competenza e accesso ai dati 65
1 Il Comando Operazioni66 67 è competente per le decisioni di cui agli articoli 21–22a. 2 Per la decisione, esso può:
3 Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all’esclusione dall’esercito o alla degradazione, il Comando Operazioni68 è vincolato a tale decisione. 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 66 Nuova espressione giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 67 Corretto: Comando Istruzione. 68 Corretto: Comando Istruzione. |