|
Art. 24 Cambiamento di funzione 69
1 Ai militari che si dimostrano incapaci di esercitare la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione che sono in grado di assolvere.70 2 Il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura. 69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |