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Art. 25 Obblighi generali 72
1 Fuori del servizio le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono:
2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appartenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiungibili fuori del servizio. 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |