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Art. 36 Reclamo
1 I militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da un capo militare, da un altro militare o da un’autorità militare. 2 La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all’autorità immediatamente superiore e la decisione di quest’ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva. 3 Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al DDPS97, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale. 4 Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. Entrambi sono privi d’effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari, l’autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari. 97 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
