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Art. 37 Affari in materia di comando
1 Sono affari in materia di comando ai sensi dell’articolo 3 lettera d della legge federale del 20 dicembre 196898 sulla procedura amministrativa tutti gli ordini pronunciati da capi militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l’impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando. 2 Anche gli affari in materia di comando sono impugnabili con reclamo. |