|
Art. 42 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione 107
1 Il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell’esercito. 2 Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione esso ammonta a 300 giorni al massimo.108 3 Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d’istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1700 giorni al massimo. 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). 108 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |