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Art. 44 Servizi d’istruzione volontari 110
1 Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizi d’istruzione su base volontaria. 2 I servizi d’istruzione prestati su base volontaria non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |