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Art. 48d Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera 120
1 L’esercito e l’amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell’ambito delle attività seguenti:
2 Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti. 3 I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:
4 Possono essere messi a disposizione:
5 Le truppe in servizio d’istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e se:
6 Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in via eccezionale e in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari. 7 Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’assunzione dei costi. Può:
8 Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti. 120 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |