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Art. 59
1 Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l’organizzazione di scuole e corsi. 2 In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell’amministrazione militare e nelle sue aziende. 3 Vi è bisogno imperativo quando:
4 I servizi prestati nell’amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni da personale militare o da impiegati della corrispondente amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.134 134 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |