Art. 66b Competenze 153
1 Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego. 2 Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l’esecuzione dell’impiego. 3 Se l’impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere. 4 Un impiego armato dev’essere approvato dall’Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assemblea federale. 153 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 20012266; FF 2000 414). |