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Art. 72 Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 158
Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di chiamata in servizio per un servizio d’appoggio. 158 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |