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Art. 73 Statuto dei militari e del personale necessario
1 Per principio, i militari che prestano servizio d’appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d’istruzione. 2 Per servizi d’appoggio all’estero prestati da impiegati dell’amministrazione federale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro, il Consiglio federale può prevedere, se motivi oggettivi lo esigono, disposizioni particolari in materia di diritto del personale nei seguenti ambiti:
3 Il ricorso a personale esterno all’amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.160 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). 160 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 20145939). |