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Art. 75 Disposizioni speciali
1 Per il servizio d’appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio. 2 Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenziamento. 3 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza. 4 In previsione di un servizio d’appoggio il Consiglio federale può:
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