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Art. 89 Conferimento e revoca di comandi
1 Il generale può conferire e revocare comandi. 2 Il Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto del personale.173 Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato dalle disposizioni legali in materia di personale. 173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |