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Art. 92 Principi 175
1 I militari che prestano servizio d’appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi civili di polizia o del Corpo delle guardie di confine sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 2008176 sulla coercizione (LCoe), per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. 2 Negli altri servizi militari, per l’adempimento dei loro compiti i militari sono autorizzati a:
3 Gli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la LCoe, per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. 4 Il Consiglio federale, tenendo conto del tipo di compiti e del livello d’istruzione, disciplina in dettaglio:
175 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |