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Art. 15 Oggetto
1 Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all’estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un’autorizzazione di principio secondo l’articolo 9 e di un’autorizzazione specifica22 per ogni singolo caso. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi. 3 Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all’estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un’autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.23 22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). 23 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |