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Art. 16a Oggetto
1 Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all’estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico, necessita, oltre che di un’autorizzazione di principio ai sensi dell’articolo 9, di un’autorizzazione specifica per ogni singolo caso. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinati Paesi. 3 Chi dal territorio svizzero commercia all’estero in armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi ottiene l’autorizzazione specifica solo se fornisce la prova che dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.25 25 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |
