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Art. 17 Oggetto
1 L’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico necessitano di un’autorizzazione della Confederazione. 2 È richiesta un’autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l’estero.26 3 Il Consiglio federale disciplina il regime dell’autorizzazione e la procedura relativa al transito di materiale bellico nello spazio aereo. 3bis Esso può prevedere per l’esportazione e il transito da o verso determinati Paesi procedure agevolate per l’ottenimento dell’autorizzazione o eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione.27 3ter Esso può prevedere per le importazioni di componenti, assemblaggi o parti staccate procedure d’autorizzazione agevolate.28 4 Non è richiesta l’autorizzazione d’importazione conformemente alla presente legge per:
26 Nuovo testo giusta il n.5 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 27 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari (RU 2002 248; FF 2000 2971). Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 4475405art. 1 lett. d; FF 2004 5273). 28 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971). 29 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). 30 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971). |