|
Art. 18 Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe
1 Di regola, un’autorizzazione d’esportazione può essere rilasciata soltanto per forniture ad un Governo estero o ad un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo, e a condizione che tale Governo dichiari che il materiale non sarà riesportato (dichiarazione di non riesportazione). 2 Si può rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di materiale bellico, qualora sia appurato che all’estero essi saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche, oppure qualora si tratti di parti staccate il cui valore, rispetto al materiale bellico finito, è trascurabile. |