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Art. 20 Oggetto
1 La conclusione di un contratto che prevede il trasferimento di beni immateriali concernenti materiale bellico, «know how» compreso, di importanza essenziale per lo sviluppo, la fabbricazione o l’utilizzazione di tale materiale o il conferimento di diritti sugli stessi beni è sottoposta ad autorizzazione se il trasferimento o il conferimento viene operato a partire dalla Svizzera a favore di una persona fisica o giuridica con domicilio o sede all’estero. 2 Non cadono sotto tale definizione in particolare i beni immateriali, «know how» compreso, che:
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per determinati Paesi. |