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Art. 28 Attribuzioni degli organi di controllo
1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto dei documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di infrazioni. 2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi inquirenti dell’Amministrazione delle dogane, come pure dal Servizio delle attività informative della Confederazione.33 3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso. 4 Essi sono tenuti al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico. 33 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). |