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Art. 29 Responsabilità e procedura
1 Il Consiglio federale designa gli organi competenti e disciplina i dettagli della procedura. Il controllo alla frontiera è di competenza degli organi doganali. 2 Decide in merito a domande che pongono una questione di principio o di portata politica. Per il resto valgono le disposizioni della legge del 23 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa. 3 La procedura di ricorso contro decisioni fondate sulla presente legge è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.35 34 RS 172.021 35 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971). |
