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Art. 30 Ufficio centrale
1 Il Consiglio federale designa un Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico. 2 L’Ufficio centrale collabora all’esecuzione della presente legge e alla prevenzione dei reati e notifica alle autorità di perseguimento penale competenti le infrazioni alle disposizioni della presente legge. Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura e per il periodo richiesti dal suo mandato.36 36 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). |