Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 38 Confisca di materiale bellico 59
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200460 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 59 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). 60 RS 312.4 |