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Art. 38 Confisca di materiale bellico 62
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione; è fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200463 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 62 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |
