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Art. 39 Confisca di valori patrimoniali 64
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200465 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 64 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). |