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Art. 40 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. 2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni. |