|
Art. 43 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. 2 ...66 66 Abrogato dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971). |