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Art. 6 Altre definizioni
1 Per fabbricazione ai sensi della presente legge s’intendono le attività professionali volte alla realizzazione di materiale bellico o alla modifica di parti di materiale bellico essenziali al suo funzionamento. 2 Per commercio ai sensi della presente legge s’intendono le attività professionali volte all’offerta, all’acquisto o al trasferimento di materiale bellico. 3 Per mediazione s’intendono:
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