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Art. 11 Validità
1 L’autorizzazione di principio non è trasferibile ed è valida unicamente per il materiale bellico in essa menzionato. La sua durata può essere limitata ed il rilascio può essere vincolato a condizioni e oneri. 2 Può essere revocata, in tutto o in parte, se non sono più adempiute le condizioni per il rilascio. 3 Essa non sostituisce l’autorizzazione prescritta da altre disposizioni del diritto federale o cantonale. |