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Art. 12
Per le attività sottoposte ad autorizzazione conformemente alla presente legge si distingue tra le seguenti autorizzazioni specifiche:
18 Abrogata dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971). 19 Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248, 2004 2611; FF 2000 2971). |