Art. 22a Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero 30
1 Nella valutazione di una domanda per l’autorizzazione di affari con l’estero secondo l’articolo 22 e per la conclusione di contratti secondo l’articolo 20 occorre considerare:
2 L’autorizzazione per affari con l’estero conformemente all’articolo 22 e per la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 non è rilasciata se:
3 In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi da fuoco portatili o corte di qualunque calibro e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo. 4 In deroga al capoverso 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per affari con l’estero relativi a interventi in favore della pace che si basano su un mandato delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o di un’organizzazione sovranazionale il cui obiettivo è il promovimento della pace. 30 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 226; FF 2021 623). 31 L’elenco stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’OCSE è disponibile al seguente indirizzo: www.oecd.org (disponibile solamente in francese e in inglese). |