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Art. 28 Attribuzioni degli organi di controllo
1 Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto dei documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di infrazioni. 2 Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi inquirenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, come pure dal Servizio delle attività informative della Confederazione.34 3 Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso. 4 Essi sono tenuti al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico. 34 Nuovo testo giusta il n. I 15 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |